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Convenzione di Berna

“Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa” (Berna 19/9/1979) ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n°503 del 5/8/1981 (G.U: n° 250 del 11/9/1981 Suppl. Ord. 47). Gli emendamenti annessi II e III sono entrati in vigore il 7/3/1997 (G.U. n° 212 del 11/9/1997). La Convenzione prevede che i paesi firmatari adottino misure di conservazione per la flora e la fauna elencata nei suoi annessi nonché degli habitat importanti alla conservazione delle specie. In particolare si presta attenzione alle specie ed agli habitat di specie vulnerabili / in pericolo di estinzione / endemiche. Nell’Appendice II viene riportato l’elenco delle specie animali rigorosamente protette, fra queste troviamo 15 specie di molluschi. Per le specie in questa lista la Convenzione prevede:

Il divieto di cattura, uccisione, deterioramento e distruzione di siti di riproduzione/riposo, molestia (soprattutto nei periodi di riproduzione, delle cure parentali e di ibernazione), raccolta /distruzione/detenzione delle uova, detenzione e commercio di animali vivi o morti o di parti animali.

La salvaguardia degli habitat con particolare attenzione alla protezione di aree di svernamento, migrazione, raduno, alimentazione e muta.

Vi consigliamo di approfondire leggendo l'intero testo della Convenzione


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